Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.M. 09/05/2001

(GU n. 117 del 21-5-2002- Suppl. Ordinario n.107)

Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla Legge 14 novembre 2000 n. 338

(Decreto n. 118)

Il Ministro

-Vista la Legge 14.11.2000, n. 338, recante "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari";

- Visto in particolare l'articolo 1, comma 4, il quale prevede che "con Decreto del Ministro dell'Universitą e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa Legge, sentiti il Ministro dei Lavori Pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie di cui alla medesima Legge, nonchč linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di edilizia residenziale, a condizione che permanga la destinazione degli alloggi e delle residenze alle finalitą di cui alla presente Legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autoritą regionali";

- Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso il 19 aprile 2001;

- Acquisito il parere del Ministero dei Lavori Pubblici, espresso con la nota del 2 maggio 2001; Decreta

Art. 1 (Oggetto del Decreto)

1. Il presente Decreto definisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della Legge 14.11.2000, n. 338, gli standard minimi dimensionali e qualitativi e le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari previsti dalla medesima Legge.

Art. 2 (Standard minimi dimensionali e qualitativi)

1. Gli standard minimi dimensionali e qualitativi relativi agli interventi previsti dall'articolo 1 del presente Decreto sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante dello stesso. Essi hanno carattere prescrittivo ai fini della ammissione al cofinanziamento previsto dalla Legge 14.11.2000, n. 338, con le modalitą e le condizioni di seguito specificate e di quelle previste dal Decreto ministeriale di cui all'articolo1, comma 3 della medesima Legge.

2. Non sono sottoposti a verifica di congruitą rispetto agli standard minimi, riportati nell'allegato A, gli immobili oggetto dei seguenti interventi: A - gli interventi su immobili gią esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi e residenze per gli studenti universitari:

1) abbattimento delle barriere architettoniche;

2) adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza, ivi compresa la rimozione dell'amianto e di altri materiali nocivi;

3) manutenzione straordinaria.

3. Sono sottoposti a verifica di congruitą rispetto agli standard minimi, riportati nell'allegato A, gli immobili oggetto dei seguenti interventi o acquisti: A

-gli interventi su immobili gią esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi e residenze per gli studenti universitari: 4) recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento; B - gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di alloggi o residenze per studenti universitari, compresa l'acquisizione delle aree necessarie; C - l'acquisto di edifici da adibire ad alloggi e residenze per studenti universitari, compresi eventuali interventi di cui alla lettera A.

4. Gli standard minimi di cui all'allegato A assumono carattere di cogenza nei seguenti casi, ad eccezione di quelli per i quali č specificamente prevista la possibilitą di deroga:

1) Recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento di edifici gią adibiti a residenza per studenti Intervento di restauro: (eventuale deroga) Intervento di risanamento conservativo: (eventuale deroga) Intervento di ristrutturazione edilizia: (eventuale deroga) Intervento di ristrutturazione urbanistica: (eventuale deroga)

2) Recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento di edifici da adibire a residenza per studenti Intervento di restauro: (eventuale deroga) Intervento di risanamento conservativo: (eventuale deroga) Intervento di ristrutturazione edilizia: (nessuna deroga) Intervento di ristrutturazione urbanistica: (nessuna deroga)

3) Nuova costruzione o ampliamento, acquisto di edifici : (nessuna deroga)

5. La deroga consente la possibilitą di redazione di progetti che si

Art. 3 (Linee guida relative ai parametri tecnici ed economici)

1. Le linee guida relative ai parametri tecnici di cui all'articolo 1 del presente Decreto sono riportate nell'allegato B, che costituisce parte integrante dello stesso. Esse hanno carattere raccomandativo, fornendo indicazioni di cui si auspica il recepimento da parte dei progettisti, ma non sono tuttavia prescrittive o vincolanti ai fini della richiesta di cofinanziamento previsto dalla Legge 14.11.2000, n. 338.

2. La stima dei costi delle opere previste per gli interventi utilizza quale termine di riferimento di congruitą gli elenchi dei prezzi unitari del Provveditorato regionale OO.PP. o gli elenchi dei prezzi unitari della Regione o Provincia Autonoma di competenza, con riferimento per assimilazione alla edilizia residenziale. Per la redazione dei computi metrici estimativi dei progetti di intervento dovranno essere utilizzati i prezzi unitari di tali elenchi. Solo per voci di prezzo che non abbiano corrispondente in tali elenchi potranno essere formulati nuovi prezzi, giustificati da apposita analisi. Il tecnico progettista č tenuto ad allegare apposita dichiarazione di conformitą dei prezzi ai criteri di cui sopra. Il presente Decreto sarą inviato ai competenti organi di controllo. Roma, 9 maggio 2001 p. Il Ministro: Guerzoni Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 foglio n. 155. Allegato A "Standard minimi qualitativi"

1. Finalitą La realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari deve garantire allo studente le necessarie condizioni di permanenza nella cittą sede di universitą, tali da agevolare la frequenza degli studi e il conseguimento del titolo di studio, sia per quanto attiene alle funzioni residenziali e alle funzioni di supporto correlate, sia per quanto attiene alle funzioni di supporto alla didattica e alla ricerca e alle funzioni culturali e ricreative. Il servizio abitativo inoltre deve favorire l'integrazione sociale e culturale degli studenti nella vita cittadina. A questo scopo le presenti norme forniscono i criteri qualitativi di funzionalitą urbanistica ed edilizia e definiscono gli indici di dimensionamento delle residenze per studenti.

2. Definizioni Per una corretta interpretazione e applicazione del presente regolamento si definiscono: - Residenze per studenti o residenza studentesca, l'edificio o il complesso di edifici destinati alle funzioni di residenza per studenti universitari e relativi servizi, a prescindere dalla particolare tipologia in base alla quale possono essere realizzate, altrimenti definite con la locuzione "alloggi e residenze per studenti" nel Decreto ministeriale di cui il presente documento costituisce parte integrante; - Area Funzionale, il raggruppamento di funzioni, con finalizzazione specifica, che si esplicano in una o pił Unitą Ambientali destinate allo svolgimento di attivitą connesse alle funzioni date; - Unitą Ambientale, lo spazio definito in relazione a determinati modelli di comportamento dell'utenza destinata ad accogliere un'attivitą o un raggruppamento di attivitą compatibili spazialmente e temporalmente.

3. Gli utenti delle residenze per studenti Le residenze per studenti devono rispondere alle esigenze degli utenti: studenti residenti, personale di gestione. Devono inoltre consentire anche agli studenti non residenti che gravitano nello specifico bacino di utenza di usufruire e condividere i servizi culturali, didattici e ricreativi offerti dalla struttura. Tra gli studenti residenti sono identificati due categorie: - studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sulla base dei criteri di valutazione della condizione economica e del merito stabiliti dal Decreto del Presidente del Con-

4. Le funzioni delle residenze per studenti Nelle residenze per studenti deve essere garantita la compresenza delle funzioni residenziali e dei servizi correlati, in modo tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualitą e di socialitą. Nelle residenze per studenti devono essere previste le seguenti Aree Funzionali:

-AF1, Residenza, comprende le funzioni residenziali per gli studenti;

- AF2, Servizi culturali e didattici, comprende le funzioni di studio, ricerca, documentazione, lettura, riunione, ecc., che lo studente compie in forma individuale o di gruppo al di fuori del proprio ambito residenziale privato o semiprivato;

- AF3, Servizi ricreativi, comprende le funzioni di tempo libero finalizzate allo svago, alla formazione culturale non istituzionale, alla cultura fisica, alla conoscenza interpersonale e socializzazione, ecc., che lo studente compie in forma individuale o di gruppo al di fuori del proprio ambito residenziale privato o semiprivato;

-AF4, Servizi di supporto, comprende le funzioni che supportano la funzione residenziale dello studente;

- AF5, Servizi gestionali e amministrativi, comprende le funzioni esercitate dal personale di gestione in ordine al corretto funzionamento della struttura residenziale; - Accesso e distribuzione, che comprende le funzioni di accesso, di accoglienza, di incontro e di scambio tra gli studenti e le funzioni di collegamento spaziale tra aree funzionali e all'interno di queste.

- Parcheggio auto e servizi tecnologici, che comprende spazi di parcheggio auto/moto e la dotazione di vani tecnici e servizi tecnologici in genere. Nelle residenze per studenti puņ essere prevista, in qualitą di servizio accessorio, la funzione residenziale per il dirigente del servizio abitativo studentesco (alloggio per il direttore) e/o per il custode della struttura (alloggio per il custode).

5. Criteri generali relativi ai requisiti degli interventi di edilizia residenziale per studenti Nella progettazione e realizzazione degli interventi di edilizia residenziale studentesca devono essere rispettati i criteri relativi ai seguenti requisiti.

5.1. Compatibilitą ambientale I nuovi edifici devono tener conto dei principi di salvaguardia ambientale, anche in assenza di indicazioni negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi. Tali principi dovranno essere rispettati, quando possibile, anche negli interventi di manutenzione straordinaria, recupero o ristrutturazione di edifici esistenti. Lo studio di fattibilitą deve prevedere in proposito una esauriente caratterizzazione del sito (in funzione del clima, disponibilitą di fonti energetiche rinnovabili, disponibilitą di luce naturale ecc.) e dei fattori ambientali che possono essere influenzati dall'intervento, in modo da orientare l'intervento stesso al loro rispetto (aria, bilancio idrico e ciclo dell'acqua, suolo e sottosuolo, ecosistemi e paesaggio, aspetti storico tipologici). Devono inoltre essere adottate soluzioni atte a limitare i consumi di energia, regolando il funzionamento dei sistemi energetici utilizzati, ricorrendo quando possibile a fonti energetiche rinnovabili, intervenendo sulla regolazione e il miglioramento del microclima locale. Nelle nuove costruzioni devono essere adottate soluzioni atte a ridurre il consumo di acqua potabile, con l'adozione di soluzioni e sistemi impiantistici integrati che favoriscano anche il risparmio energetico, unitamente all'incentivo per il riutilizzo delle risorse idriche, opportunamente depurate per la riduzione del carico inquinante nell'ambiente. Nelle nuove costruzioni devono essere utilizzati materiali a basso impatto ambientale, orientati possibilmente nell'ottica del riciclo e del riutilizzo.

 

Pagina 1/8 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional